Richiesta anticipata di NASpI: i chiarimenti dell’INPS
(Dott. Alessandro Gaetani – Responsabile ufficio “Orientamento al Lavoro” di DiSCo)*
L’INPS – con Messaggio del 07 maggio 2019, n. 2752 – ha fornito alcune precisazioni in merito alle modalità di gestione delle domande di anticipazione Naspi, ex par. 7, Circolare n. 174/2017.
Domanda di anticipazione Naspi per lo svolgimento di attività libero professionale da parte di persona fisica
In merito alle domande di anticipazione Naspi presentate da coloro che intendono avvalersi dell’anticipazione per attività autonoma libero professionale per il cui svolgimento si richiedono, tra gli altri, gli adempimenti dell’apertura della partita Iva, l’INPS ha ora precisato che non richiederà al professionista l’adempimento della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa da effettuare all’Ufficio del Registro delle Imprese.
Pertanto, il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorre:
- dalla data di apertura della partita Iva
- dalla data di effettivo inizio dell’attività libero professionale, se tale data non coincide con la data di apertura della partita Iva ma è successiva alla stessa.
Gli “adempimenti del richiedente” relativi all’anticipazione Naspi
Gli adempimenti oggetto della Comunicazione Unica possono essere, tra gli altri, i seguenti:
- “Nuova impresa con immediato inizio attività economica” – l’impresa viene costituita e comincia immediatamente la propria attività economica;
- “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica” – l’impresa viene costituita ed inizia l’attività solo in un secondo momento;
- “Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese” – un’impresa già iscritta nel Registro delle Imprese inizia la propria attività economica.
Nel II° e nel III° caso la comunicazione dell’inizio attività avviene in un momento successivo a quello della costituzione. Pertanto:
- nell’ipotesi prevista al punto 1), il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione della prestazione Naspi decorre dalla data della Comunicazione unica avente ad oggetto la costituzione della nuova impresa con immediato inizio dell’attività economica;
- nell’ipotesi prevista al punto 2), lo stesso può presentare comunque la domanda di anticipazione della prestazione entro 30 giorni dalla data della Comunicazione unica avente ad oggetto la “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”; se intende chiedere l’anticipazione della prestazione solo dopo la comunicazione di inizio attività l’assicurato può, nel termine di 30 giorni da detta ultima Comunicazione, presentare utilmente la domanda per l’anticipazione della prestazione di cui è titolare;
- nell’ipotesi prevista al punto 3), il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione della prestazione decorre dalla data della predetta Comunicazione di inizio attività.
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*) Lo scritto è a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza