L’Incentivo occupazione giovanile stabile è stato normato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Si tratta di un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’INPS – con Messaggio del 9 maggio 2019, n. 1784 – ha reso noto d’aver implementato il portale dal quale acquisire le informazioni sulla sussistenza dei requisiti che permettono la fruizione dell’esonero contributivo a chi assume un giovane mai impiegato a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa.
Di seguito, i chiarimenti sullo strumento in specie e la corretta modalità di utilizzo.
L’incentivo occupazione giovanile spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Il beneficio in oggetto, pertanto, può essere goduto dai seguenti datori di lavoro:
- a) datori di lavoro imprenditori
- b) datori di lavoro non imprenditori.
Possono essere assunti i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata:
- non abbiano compiuto il 30° anno di età, (nel 2018 – anno di prima applicazione dell’incentivo in commento – il limite era pari al 35° anno di età)
- non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 01 gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti ex Dlgs. 23/2015 (quindi, lavoratori con contratti da operai, impiegati e quadri), spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad € 250 euro (€ 3.000/12).
L’agevolazione dell’occupazione giovanile ha una durata massima di 36 mesi, decorrenti dalla data di assunzione del soggetto.
Incentivo occupazione giovanile stabile: la verifica dei requisiti
L’INPS – con Messaggio del 09 maggio 2019, n. 1784 – ha ricordato che, allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti necessari alla fruizione degli incentivi ex lege n. 205/2017 (assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore alla data della prima assunzione incentivata), aveva realizzato un’apposita utility, attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché i medesimi lavoratori, potevano acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati interne ed esterne, le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 01 gennaio 2018 ovvero a decorrere dalla predetta data.
Tale procedura restituiva, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili:
- dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e quello desumibile dalle comunicazioni obbligatorie;
- dalle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL (Unilav/Unisomm).
Nel 2019 la procedura è stata aggiornata, al fine di rilevare le informazioni necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell’esonero: nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata effettiva fruizione dell’agevolazione.
Nel caso in cui il lavoratore sia stato già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, la procedura indica i periodi di fruizione dell’agevolazione medesima al fine del calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante.
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(Dott. Alessandro Gaetani – Responsabile ufficio “Orientamento al Lavoro” di DiSCo)**) Lo scritto è a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza