In data 27 marzo 2017 l’ANPAL ha aggiornato le FAQ inerenti l’assegno di ricollocazione (la nuova politica attiva del lavoro, attivata in via sperimentale, attraverso l’invio di 30.000 lettere ai soggetti percettori di NASpI.
Di seguito, alcuni chiarimenti di rilievo.
- Se una persona a cui è stato rilasciato l’AdR termina successivamente la NASPI, anche durante il periodo di fruizione del servizio di assistenza alla ricollocazione, quali sono le conseguenze?
La percezione della NASPI (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termini la fruizione della NASPI mantiene il diritto a fruire dell’AdR per tutta la sua durata.
- In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’AdR, che non sia più percettore della NASPI, quali sono le conseguenze con riferimento all’AdR?
In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, il destinatario esce dalla misura (decade dall’assegno).
- Quanto tempo ha il percettore di NASpI da oltre i quattro mesi per richiedere l’assegno di ricollocazione?
La persona disoccupata che percepisce la NASPI da oltre 4 mesi può richiedere l’assegno di ricollocazione entro il periodo di percezione della stessa Naspi.
- Se uno aderisce, gli viene sospeso il sussidio NASPI?
No. Continua a percepire il sussidio NASPI. L’Assegno non è denaro che va al percettore ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore pubblico o privato un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L’assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto, prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.
- Si può usufruire del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione anche dopo la conclusione del periodo di percezione della NASPI?
Si, dal momento che il periodo di percezione della NASPI (dopo 4 mesi) è condizione per la sola richiesta dell’ADR.
- Una volta che un destinatario ha richiesto l’ADR, il CPI ha modo di verificare le “Modifiche dichiarative ai dati di sistema”? Quali azioni vanno intraprese, in caso di incongruenza dei dati?
In caso di incongruenza, va inviato un preavviso di rigetto, tramite sistema informativo, indicandone la motivazione nel campo note. Il destinatario può correggere eventuali errori commessi nella dichiarazione. A seguito della correzione della dichiarazione, l’operatore rilascerà l’AdR.
(Dott. Alessandro Gaetani – Responsabile ufficio “Orientamento al Lavoro” di Laziodisco)**) Lo scritto è a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza